Tra le problematiche che sta vivendo il popolo italiano, non si può non parlare dell’emergenza abitativa. È del 31 Maggio 2013 un comunicato stampa del Sindacato Inquilini Case e Territori nel quale si parla di ben 220mila sfratti in Italia. Il Sicet ha elaborato i dati parziali relativi al 2012 sugli sfratti resi noti dal Ministero dell’Interno. Si parla di 70mila provvedimenti di convalida, legati per il 95% a morosità incolpevole (impossibilità di pagar l’affitto perché si è perso il lavoro). Sono state 121mila le richieste di esecuzione e oltre 28mila gli sfratti eseguiti. Il dato è in aumento del 6% rispetto all’anno precedente.
Ed è in questo quadro che si respira aria di novità. Martedì 28 Giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 220 del 2012 di riforma del condominio con molti cambiamenti per la maggior parte degli italiani che vive in questa tipologia abitativa. Le principali novità riguardano le modifiche del Codice Civile, agli articoli riguardanti i condomini. Il codice risale al 1942 quando i condomini erano pochissimi. È quindi importante adeguare la norma alla nuova situazione costruttiva. Alcune sono le novità in rilievo. Per citarne qualcuna: è ora necessario nominare l’amministrazione quando i condomini sono più di otto (prima il limite era di quattro). L’amministratore, per ricoprire tale ruolo, deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio e non deve essere stato protestato; deve avere la licenza superiore e aver svolto formazione professionale (questi ultimi due requisiti non sono necessari se l’amministratore è uno dei condomini o se ha già svolto in precedenza l’attività); non può più ricevere deleghe per le assemblee. È ora possibile chiedere all’amministratore una polizza assicurativa per la sua attività. Salvo possibilità di revoca, rimane in carica per due anni. Le entrate e le uscite dovranno transitare sul conto corrente del condominio. Per chi non paga le spese, l’amministratore dovrà agire per il recupero entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. I creditori dovranno agire prima sui morosi (l’amministratore potrà indicarli). Vi saranno inoltre delle sanzioni per i condomini che non rispettano il regolamento. Per le spese di scale ed ascensori viene fissato che dovranno essere suddivise per metà sui millesimi e per metà sulla base del piano. Potrà essere attivato un sito web in cui trovare tutti i documenti e i conti del condominio. Gli animali domestici potranno vivere in casa (senza paura che il regolamento lo vieti). In caso di controversie condominiali non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione. Queste sono solo alcune delle novità contenute nella legge n. 220.
A mio parere è importante tenere presente che molte leggi, provvedimenti e disposizioni risalgono ad anni passati. Nel XXI secolo le cose in molti ambiti sono cambiate e di conseguenza molte norme ora risultano inappropriate. Spero quindi che anche per altre questioni ci si possa muovere in questa direzione attualizzando le disposizioni normative.
Eleonora Rubino