Milioni di persone ogni giorno sono costrette a scappare dalle proprie terre d’origine per non poterci più tornare. Sono i così detti migranti obbligati. Ma chi sono queste persone?
Queste persone vengono chiamate rifugiati ma al loro interno è utile distinguere tra richiedenti asilo e persone ammissibili alla protezione sussidiaria.
I richiedenti asilo sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”.
Mentre rientrano nelle persone ammissibili alla protezione sussidiaria, in applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, coloro che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possano essere rinviati nel Paese di origine o, per gli apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possano subire un grave danno alla loro vita o alla loro incolumità.
Nel 1951 venne adottata la Convenzione di Ginevra che ha stabilito le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
Secondo questa Convenzione i richiedenti asilo e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria godono sia dei diritti all’assistenza sanitaria che a quella sociale, all’accesso al lavoro, all’istruzione agli alloggi pubblici e al ricongiungimento familiare.
La richiesta di asilo politico può essere presentata presso l’Ufficio di Polizia, che fornirà dei moduli già predisposti nei quali dovranno essere spiegate le motivazioni per le quali si chiede lo status di rifugiato. La domanda verrà inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscere, anche a seguito di colloquio personale, lo status. Entro 3 giorni successivi alla data dell’audizione, la Commissione adotta una delle seguente decisioni:
• riconoscere lo status di rifugiato;
• rigettare la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un eventuale rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria;
• rigettare la domanda e, in tal caso, il Questore inviterà il soggetto a lasciare il territorio nazionale.
In Italia il Ministero dell’Interno gestisce e coordina i CARA ( Centri di accoglienza Richiedenti Asilo), questi centri accolgono gli stranieri su cui vi sono dubbi sull’identità fino all’identificazione o all’udienza presso la Commissione Territoriale.
A livello comunale vi è una fitta rete di servizi che promuovono, tramite centri di accoglienza, l’autonomia dei richiedenti asilo.
Il progetto SPRAR è nato proprio in quest’ottica, consiste nella rete di strutture promosse dagli enti locali e finanziati dal Servizio Centrale Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Ogni progetto ha le sue peculiarità e caratteristiche e si inserisce nella rete locale dei servizi.
Non esiste infatti un modello unico creato a livello centrale e poi applicato nei territori, vengono valorizzate le competenze e le ricchezze dei singoli territori in sinergia con le strutture nazionali.
A Milano lo SPRAR ha finanziato progetti per la seconda accoglienza. Vengono accolti gli ospiti dimessi dai centri di prima accoglienza che hanno raggiunto un buon livello d’integrazione e autonomia. In talune strutture è richiesto anche un contratto di lavoro in quanto è previsto il pagamento di una retta (molto bassa). L’accesso nelle strutture sopra descritte avviene tramite il Comune.
Oltre alle già descritte strutture pubbliche vi è ovviamente la rete del privato sociale. Tali strutture sono quasi sempre gratuite e l’accesso è libero. A titolo di esempio vi sono la Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, la Fondazione Fratelli di San Francesco, il Dormitorio della Stazione Centrale.
A livello territoriale l’assistente sociale in quanto professionista ha un ruolo attivo all’interno delle varie associazioni/enti/ fondazioni e cooperative che si occupano di sviluppare e attuare progetti d’aiuto per sopportare la situazione delicata e instabile in cui il richiedente asilo politico si viene a trovare. L’assistente sociale coordina le risorse presenti sul territorio cercando di assicurare al richiedente asilo o a colui in possesso di un soggiorno per motivi umanitari o per protezione temporanea abbia un sopporto psicologico e di counselling per promuovere il benessere della persona rafforzandone la consapevolezza e la capacità di autodeterminazione, un accompagnamento nella ricerca di un’attività lavorativa e di un alloggio. inserimento o organizzazione di corsi di base di lingua italiana, aiuto nella compilazione delle pratiche relativo all’asilo.
Paolo Pantrini, Federica Lopardo, Lisa Frigerio e Marica Mainolfi