L’affido familiare, disciplinato dalla Legge n.184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001, è un forma di aiuto, tutela e sostegno del minore che per svariate gravità non può rimanere nella sua famiglia d’origine, di fatto le condizioni di indigenza dei genitori naturali non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. La famiglia affidataria, con lo scopo di soddisfare le sue esigenze affettive ed educative, avrà il delicato compito di crescere, mantenere ed educare il minore accolto rispettando I suoi bisogni e il suo particolare momento di difficoltà, tenendo sempre ben presente che un minore in affido non è figlio naturale e ha una propria famiglia d’origine con la quale continua (in forme e modi differenti per ogni caso) ad avere rapporti. Questa è una delle differenze principali che intercorre tra l’affido familiare e l’adozione. Quest’ultima infatti prevede un entrata a far parte della nuova famiglia a tutti gli effetti, con l’assunzione del cognome e una completa interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine. (A meno che il figlio lo richieda dopo aver compiuto la maggiore età)
L’affido familiare si basa su due pilastri fondamentali: la temporaneità e; come abbiamo accennato poco fa; il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine in previsione di un rientro in essa.
In base alle esigenze del minore, l’affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi o a tempo parziale (solo il pomeriggio o I fine settimana).
L’affido familiare è un provvedimento temporaneo la cui durata non dovrebbe superare I due anni, che possono essere poi prolungati, a volte l’impossibilità del minore di rientrare nella famiglia naturale porta ad estendere l’affido nel tempo, sine die, fino al diciottesimo anno d’età del minore.
L’affidamento può realizzarsi con il consenso esplicito dei genitori, affido consensuale, disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare; oppure con provvedimento del TM, affido giudiziale attuato dai Servizi Sociali a prescindere dal consenso dei genitori. L’affido inoltre può essere familiare, nel caso in cui gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela; o extra familiare, nel caso in cui non vi sia legame familiare tra il minore e la famiglia affidataria.
L’abbinamento tra minore e famiglia affidataria non è mai una scelta casuale: il compito fondamentale e importante del servizio affidi e quello di “compiere questo abbinamento”, trovare cioè tra le famiglie spinte dal desiderio di solidarietà e genitorialità che fanno richiesta di poter diventare famiglie affidatarie quella che più risponde alle esigenze del minore in carico ai servizi di tutela.
Le famiglie non sono lasciate sole durante il loro percorso,gli operatori sono disponibili a chiarire dubbi e affrontare problematiche emerse durante l’affido; accompagnando I genitori e I figli naturali di questi durante tutta questa esperienza. In ugual mondo viene seguito il minore che entra a far parte di una nuova famiglia, che al suo interno ha regole e modi di vivere differenti da ciò che sino a quel momento ha potuto vedere, vivere.
E’ importante quindi per gli operatori riuscire a gestire da professionisti ed esterni il fulcro fondamentale di un affido ossia la bifamiliarità che inevitabilmente si viene a creare: il minore, la nuova famiglia e la sua famiglia d’origine.
Cristina Gregis, Anita Meregalli